Università di Salerno Dipartimento di Scienze della Comunicazione
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I ragazzi di Nisida 30/04/10

 

Il quindicinale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

“ SCUOLA DI GIORNALISMO
POST-LAUREA”

RICONOSCIUTA DALL’ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI


Art.1- Istituzione
E’istituita presso la l’Università degli Studi di Salerno, la ” Scuola di giornalismo post–laurea”, di seguito denominata   “Scuola”.
Art.2- Finalità
La Scuola, in convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ed in collaborazione con  il Consiglio Regionale dei giornalisti della Campania organizza Corsi aventi la finalità di far acquisire, mediante una adeguata preparazione teorica e pratica, le competenze scientifiche, tecniche e professionali richieste nell’attività professionistica del giornalismo, nei settori della stampa quotidiana, di quella specializzata di quella radiotelevisiva e di quella on-line.
Art.3- Accesso alla Scuola ed attività
1.La Scuola, ai sensi della normativa universitaria vigente, organizza e coordina le attività di cui all’art. 2 nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al “ Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo” approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine il 17 Aprile 2002 e successive modificazioni” , di seguito denominato “ Quadro di indirizzi”. La partecipazione alla Scuola sostituisce il praticantato e consente di sostenere l’esame di Stato ai fini dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti.
2.L’accesso alla Scuola, avviene per pubblico concorso ai sensi dell’art. 21 del “ Quadro di indirizzi. Le selezioni per l’ammissione avvengono per titoli ed esami. I candidati devono essere in possesso di titolo universitario di durata almeno triennale o titolo equipollente conseguito all’estero.
Art. 4 - Organi
La struttura organizzativa della Scuola, per i fini della formazione didattica e della pratica professionalizzante, prevede i seguenti organi:

  1. il Direttore Professionale;
  2. il Comitato Tecnico Scientifico d’Indirizzo;
  3. il Coordinatore dei Corsi.

Art. 5- Direttore Professionale
1. Il Direttore Professionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore tra i giornalisti iscritti all’Albo da almeno dieci anni e  resta in carica per tre anni.
2. Il Direttore Professionale, sentito il Comitato Tecnico Scientificocd’Indirizzo, nomina, tra i giornalisti professionisti, il Coordinatore dei Corsi e i Docenti dei corsi professionali.
3. Al Direttore professionale  è affidata la direzione ed il coordinamento dei laboratori e delle testate e di tutte le attività di tirocinio per l’esercizio pratico del giornalismo. Egli programma, coordina ed indirizza le suddette attività  in modo da garantire la formazione professionale al giornalismo anche in vista delle prescritte verifiche annuali  del Consiglio Nazionale dell’ordine dei giornalisti ai sensi dell’art. 12 del “ Quadro di indirizzi”. Il Direttore Professionale può delegare alcune funzioni al Coordinatore dei Corsi.
4.Il Direttore professionale rilascia la dichiarazione comprovante l’effettivo inizio della pratica, prevista dall’art. 33 della legge 3.2.1963 n. 69, per l’iscrizione nel registro dei praticanti, con decorrenza dall’inizio dei corsi e la dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, prevista dall’art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69.

Art.6- Comitato Tecnico Scientifico d’Indirizzo
1.Il Comitato Tecnico Scientifico d’Indirizzo (d’ora in poi Comitato) è composto da quattro professori universitari dell’Università degli studi di Salerno, di cui uno è il Rettore, uno è il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, uno è il Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, e uno è un professore ordinario di discipline linguistiche, e da quattro giornalisti, di cui uno è il Delegato del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, uno è il Delegato Regionale dell’Ordine dei giornalisti, uno è il Direttore Professionale della Scuola e uno è un giornalista di chiara fama , nominati dal Rettore.
2. Il Comitato è coordinato, con funzioni di Presidente pro tempore, dal Direttore Professionale o da un professore universitario facente parte del Comitato.
3. Il Comitato elabora il progetto didattico-giornalistico della Scuola, relativo alle scelte culturali ed editoriali nel rispetto delle linee guida di cui al ”Quadro di indirizzi “ per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo; il responsabile del suddetto progetto è un giornalista facente parte del Comitato.
4.Il Comitato elabora il progetto didattico-universitario  relativo alle attività formative e culturali del biennio della Scuola; il responsabile del suddetto progetto è un professore facente parte del Comitato.
5. Il Comitato propone alla struttura amministrativo-contabile, la stipula di  convenzioni (a norma della legge 196/97,  art. 18,  e dei regolamenti successivi) con le aziende editrici di testate giornalistiche, presso le quali gli allievi dovranno svolgere i tirocini previsti dal presente regolamento e dal bando di concorso.
6. Il Comitato resta in carica per due bienni consecutivi, fatta salva la componente delegata dell’Ordine Nazionale e Regionale dei giornalisti, che segue la propria normativa di riferimento.

Art. 7 – Il Coordinatore dei corsi
1.Il Coordinatore dei corsi, su indicazione del Direttore Professionale, organizza l’andamento quotidiano della Scuola, verifica l’attuazione della programmazione didattica giornalistica sulla base del progetto elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico d’Indirizzo, funge da raccordo operativo tra Comitati, docenti, tutors e studenti.
2. Il Coordinatore dei corsi è nominato dal Direttore Professionale, tra i giornalisti iscritti all’Albo da almeno dieci anni.

Art. 8 – Programmazione didattica
Prima dell’inizio di ogni biennio e ogni qualvolta il Presidente  lo ritenga necessario, il Comitato Tecnico scientifico d’Indirizzo si riunisce in seduta congiunta per elaborare la programmazione didattica giornalistica e universitaria della Scuola.

Art.9- Gestione amministrativo-contabile
1. La gestione amministrativo-contabile è affidata al Dipartimento di Scienze della Comunicazione che cura gli adempimenti amministrativi, di organizzazione e di gestione connessi al funzionamento della Scuola sentito il Comitato Tecnico Scientifico d’Indirizzo. Alla discussione dei capitoli di bilancio relativi alla Scuola, in Consiglio di Dipartimento, partecipa, con funzione consultiva, il Coordinatore dei Corsi. 
2. Alla Scuola, oltre alle risorse provenienti dalle tasse di iscrizione degli allievi, sono assegnati i fondi ad essa destinati dall’Ateneo e da eventuali finanziamenti  europei o  derivanti da appositi a accordi con Enti pubblici o privati  anche nel campo dell’editoria e della comunicazione.

Art.10- Regolamento di funzionamento della Scuola.
Il Regolamento di funzionamento, approvato di concerto dagli organi di cui agli articoli 6 e 7  del presente Regolamento, specifica:

  1. la cadenza programmata delle riunioni ordinarie, che non possono, comunque, essere inferiori a quattro nel corso dell’anno accademico;
  2. le modalità di richiesta di convocazione dei componenti del Comitato Tecnico scientifico d’Indirizzo;
  3. le modalità di predisposizione dell’ordine del giorno;
  4. le modalità di presentazione di interrogazioni, di questioni pregiudiziali e procedurali;
  5. le modalità di costituzione di commissioni interne con funzioni istruttorie;
  6. le modalità di utilizzo di laboratori e le connesse responsabilità;
  7. le modalità di collaborazione con le strutture didattiche  o di ricerca dell’Ateneo.

Art. 11-   Norme finali
1. Alla  Scuola si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni Statutarie e Regolamentari dell’Ateneo.
2. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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